FIGC SARDEGNA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le misure urgenti in materia di accesso al credito e di proroga dei termini relative alle Società e le Associazioni associate a alla Lnd

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, con il quale sono stati approntati interventi mirati a garantire liquidità alle imprese e sono state, tra l’altro, adottate misure di natura fiscale alcune delle quali, sostanzialmente, prorogano quelle di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che hanno formato oggetto della Circolare LND n. 49 dello scorso 18 marzo. Si riportano, di seguito, le disposizioni che possono interessare le Società e le Associazioni associate a questa Lega, ferme restando quelle recate dal D.L. n. 18/2020, che non hanno subito modificazioni.

Esercenti attività di impresa, arti e professioni – (art. 18)
E’ prevista la sospensione dei versamenti IVA, ritenute, contributi e premi INAIL su lavoro dipendente per i mesi di aprile e maggio, ancorato al volume di ricavi e compensi. Se i ricavi e compensi relativi al 2019 non hanno superato i 50 milioni di euro, possono accedere alla sospensione dei versamenti i soggetti che hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 33% rispetto al mese di marzo 2019 o di aprile 2019. Se i ricavi relativi al 2019 hanno superato i 50 milioni di euro, la sospensione è accordata se il calo dei ricavi è superiore ai 50%. Nei confronti dei soggetti che volgono l’attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera comunque se il calo dei ricavi non è inferiore al 33%, a prescindere dall’ammontare di ricavi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in cinque rate mensili a partire dallo stesso mese di giugno 2020.

Lavoratori autonomi – (art. 19)
Gli importi percepiti nei mesi di aprile e maggio 2020 da soggetti con ammontare di ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro, per redditi di lavoro autonomo ed altri redditi (mediazioni, provvigioni, ecc.), potranno, previa apposita richiesta del contribuente, non essere assoggettati dal sostituto d’imposta a ritenuta, così come previsto dal comma 7, dell’art. 62, del D.L. n. 18/2020, a condizione che nel mese precedente il contribuente stesso non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente ometterà l’indicazione della ritenuta nella fattura in calce alla quale apporrà la dicitura: ”Si richiede la non applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020”.

Le ritenute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a partire dallo stesso mese di luglio 2020.

Determinazione dell’acconto per il 2020 – (art. 20)
Per i contribuenti che verseranno l’acconto 2020 con il metodo previsionale, nel caso in cui gli acconti si rivelassero non inferiori all’80% del dovuto per la medesima annualità 2020, non saranno applicati sanzioni e interessi.

Invio della Certificazione Unica – CU – entro il 30 aprile 2020 – (art. 22)
E’ differito al 30 aprile 2020 il termine, scaduto il 31 marzo 2020, entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare la Certificazione Unica ai lavoratori interessati e ai pensionati. Il comma 2 prevede, poi, che, per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate, non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all’Agenzia entro il 30 aprile 2020.

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