FIGC SARDEGNA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Fiscalità, modifiche alla normativa su trasmissioni dati fatture e liquidazioni IVA

Cambia la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute dalle ASD.

Nella Gazzetta ufficiale n. 49 – S.O. n. 14 -del 28 febbraio 2017, è stata pubblicata la Legge n. 19 del 27 febbraio, di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, cd. “Milleproroghe”.

L’art. 14-ter, comma 1, del testo del decreto, convertito in Legge, stabilisce definitivamente che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute deve essere posta in essere – relativamente al solo anno 2017 – su base semestrale

A far tempo dal 2018, invece, la trasmissione dei dati dovrà aver luogo trimestralmente.

Pertanto, i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 16 settembre 2017 e, quindi, essendo il 16 settembre sabato, il 18 settembre 2017.

I dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018.

Come precisato nella precedente Circolare n. 47, pubblicata dalla L.N.D. il 22 febbraio 2017, dovranno essere comunicati i dati di tutte le fatture ricevute e di tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi, nonché quelle di importo inferiore a 300,00 euro che sono state registrate nel documento riepilogativo di cui al D.Lgs. n. 695 del 1996. Vanno comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017), le Società e Associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/1991, dovranno trasmettere i dati delle sole fatture emesse e non di quelle ricevute in quanto, per queste ultime, i soggetti medesimi sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo della trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, fermo restando che l’obbligo non sussiste per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/1991, con lo stesso comma 1, secondo periodo, dell’art. 14-ter viene confermata la scadenza trimestrale per la trasmissione dei dati stessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Pertanto, per quest’ultimo adempimento, i soggetti che vi sono tenuti dovranno così provvedere:

-entro il 31 maggio 2017 per il primo trimestre 2017;

-entro il16 settembre, anziché il 31 agosto, 2017, per il secondo trimestre 2017;

-entro il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre 2017;

-entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre 2017.

Il comma 4-ter, dell’art. 13, del Decreto n. 244/2016 ha ripristinato e prorogato al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, obbligo che era stato abrogato a far tempo dal 1° gennaio 2017.

 

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